Approfondimento sulle novità delle pensioni che l’Inpdap eroga a tutti gli italiani che ne hanno bisogno e soprattutto diritto.
In ogni caso, la riforma pensionistica di quest’anno (art. 12 del decreto legge 78 convertito nella legge 122/2010) ritarda l’accesso alla pensione di un anno rispetto al raggiungimento di tutti i requisiti richiesti. Inoltre per le donne l’età pensionabile verrà innalzata a 65 anni dal 2012.
La pensione di anzianità invece spetta a tutti coloro che abbiano raggiunto il limite minimo di anzianità contributiva previsto. Quindi la pensione di anzianità spetta a coloro che cessano il servizio prima del raggiungimento dell’età anagrafica per un qualunque motivo che non sia l’inabilità al lavoro.
In seguito alla legge 247 del 2007, a partire dal primo gennaio 2008, i requisiti d’età necessari per accedere a questo tipo di pensione sono 35 anni di anzianità di servizio e 58 anni d’età (fino al giugno 2009); da luglio 2009 la somma degli anni di contribuzione (che rimangono minimo 35) e dell’età anagrafica deve raggiungere la cifra stabilita per l’anno in questione (per il 2010 tale cifra è 95 da aumentare di uno per ogni anno successivo, fino al 2014).
Un altro tipo di pensione erogata dall’INPDAP è quella di inabilità.
Questo trattamento pensionistico è stato istituito a partire dal 1996 e ne sono beneficiari coloro che abbiano cessato il servizio per inabilità totale ma del tutto indipendente da cause di servizio. Il calcolo dell’importo da corrispondere si basa sull’anzianità del servizio svolto aumentata di un periodo che abbraccia l’età nel momento di cessazione del servizio e il compimento del limite di età previsto dal sistema retributivo, o al compimento del sessantesimo anno di età per il sistema contributivo.
Altra tipologia di retribuzione pensionistica dell’INPDAP è la pensione di privilegio alla quale hanno diritto tutti i dipendenti pubblici iscritti all’ente che abbiano conseguito un’inabilità al lavoro dovuta a cause di servizio. Questo tipo di pensione viene concessa indipendentemente dall’anzianità di servizio accumulata.
Le pensioni ai superstiti poi sono quelle pensioni che spettano ai familiari del pensionato defunto e si distinguono in diverse categorie:
- la reversibilità ordinaria, che spetta al coniuge di un pensionato che godeva di una pensione diretta di anzianità, vecchiaia, inabilità o privilegio;
- la pensione indiretta ordinaria, che spetta ai superstiti del lavoratore se questi, al momento del decesso, aveva maturato un’anzianità contributiva pari a 15 anni, oppure 5 anni di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio;
- la pensione di inabilità diretta, che spetta al superstite del lavoratore deceduto e il cui riconoscimento di inabilità sia successivo al decesso ma con richiesta presentata prima dell’evento.
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Nel nostro paese, dal 1992 la legge n. 215 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile” garantisce agevolazioni e sostentamenti per le imprese “al femminile”, sia che si affaccino sul mercato del lavoro come nuove realtà, sia che esistano già sul mercato e necessitino di ristrutturazioni e rinnovamenti.


