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Credito al consumo, una nuova legge a tutela dei consumatori

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La Banca d’Italia ha recentemente pubblicato le nuove regole che banche ed istituti di credito devono mantenere per elargire prestiti di qualunque tipo.
Ecco cosa dice la legge in sintesi.

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Nuova legge per il credito al consumoIn data 3 febbraio 2011 la Banca d’Italia ha fatto pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 un nuovo decreto relativo alla regolamentazione del funzionamento delle operazioni di prestito. I nuovi provvedimenti attuati dalla Banca d’Italia riguardano in particolare le società che concedono prestiti al consumo le quali, da questo momento in poi, dovranno essere esclusivamente delle società di capitali e, prima di far sottoscrivere ai propri clienti un qualsiasi contratto, dovranno premurarsi di fornire delle informative molto chiare e particolareggiate sull’operazione, soprattutto per ciò che concerne i costi reali di cui il cliente dovrà farsi carico.
Tale provvedimento quindi include delle norme che tendono a rendere attuabili il decreto legislativo n. 141/2011 riguardante il credito al consumo.

Cerchiamo di vedere più nel dettaglio i punti specifici che queste norme andranno a regolamentare.

  1. Innanzitutto questo tipo di credito dovrà essere definito come “credito ai consumatori”, in quanto si intende sottolineare che il rapporto si stabilisce tra un consumatore appunto e la società che elargisce il prestito.
  2. Se il consumatore ha chiesto tale prestito al fine di acquistare un bene, nel caso in cui tale bene si presenti difettoso o non venga recapitato, il consumatore ha il diritto di non tenere più fede al pagamento delle rate per l’importo finanziato a tale scopo, potendo pertanto recedere dal contratto firmato entro 15 giorni dal momento della firma stessa. 3.
  3. I soggetti che saranno preposti alla concessione di prestiti a consumatori dovranno necessariamente essere delle società di capitali.
  4. Il Taeg (Tasso Annuo Effettivo Globale), cioè il tasso degli interessi reali da pagare a rate dovrà essere comprensivo anche di tutte le altre spese amministrative e di gestione del finanziamento.
  5. Per quanto riguarda la promozione dei propri prodotti le società che offrono finanziamenti non devono in alcun modo proporre pubblicità ingannevoli per i consumatori, specificando chiaramente i costi reali connessi alla concessione di un eventuale prestito.
  6. La società che elargisce il finanziamento ha il dovere di comunicare al consumatore un resoconto completo delle condizioni economiche alla base del loro accordo, con una periodicità al massimo annuale.

Senza dubbio quindi le nuove regole stabilite dalla Banca d’Italia sono tutte rivolte a tutelare il più possibile il consumatore che ora potrà contare su una maggiore trasparenza e chiarezza nei contratti di prestito al consumo e soprattutto su un’informazione chiara ed estesa.

Anche la privacy del consumatore poi viene tutelata da queste nuove norme in quanto le banche dati con i dati personali dei creditori sono riservate all’accesso esclusivo dei soggetti creditizi i quali, tra l’altro, possono usare tali informazioni solo ed esclusivamente per valutare la solvibilità del soggetto richiedente e per chiarire se egli appartenga alla lista dei cattivi pagatori.


Investire nei prestiti obbligazionari

Data: |Categoria: Intermediari finanziari|0 Commenti »

I prestiti obbligazionari consistono in una forma di finanziamento con termini di scadenza medio-lunghi. Essi sono una prerogativa delle Società per Azioni o delle Società in Accomandita per Azioni, cioè di quelle società con una capitalizzazione abbastanza alta.

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Come investire nei prestiti con obbligazioniPer mezzo di questo tipo di prestiti le banche e le grandi società di capitali raccolgono il denaro di cui hanno bisogno direttamente dal mercato. Cerchiamo di fare un esempio per chiarire in che modo.

Se un privato ha bisogno di denaro si reca in banca e chiede un prestito; al contrario, se una Società per Azioni, o una Banca, ha bisogno di denaro, emettono un prestito obbligazionario mettendo sul mercato delle obbligazioni che verranno poi vendute per ottenere un capitale da utilizzare per finanziare le proprie attività. I sottoscrittori di queste obbligazioni, quindi, contribuiscono con il loro denaro a far accrescere il capitale azionario della società. Quindi, a conti fatti, sarà il piccolo risparmiatore a fornire capitale importante alle grosse imprese.

Pertanto sarebbe bene che il piccolo risparmiatore, prima di sottoscrivere contratti obbligazionari, si informasse bene degli eventuali rischi che potrebbe correre, cercando di capire se il tasso di interesse che gli spetta è fisso oppure variabile, e quindi soggetto alle oscillazioni di mercato.

I più frequenti tipi di prestiti obbligazionari sono:

  • quelli convertibili in azioni entro un determinato periodo di tempo;
  • quelli zero coupon, cioè senza cedole intermedie così che al momento del rimborso il risparmiatore riavrà indietro il suo capitale sommato a tutti gli interessi spettanti;
  • quelli con cedole periodiche, in base ai quali il risparmiatore ottiene periodicamente gli interessi maturati dal suo capitale;
  • strutturati, che sono i più rischiosi in quanto la produttività di tali obbligazioni dipende da altri indici, come ad esempio l’inflazione o gli indici di borsa.

Nell’emettere questo tipo di obbligazioni le società devono mantenersi entro i limiti del capitale di rischio, che consiste nelle somme versate dai soci a copertura di eventuali necessità improvvise della società stessa. Tali somme devono risultare dall’ultimo bilancio societario approvato.

Ci sono però dei casi che rappresentano delle eccezionalità rispetto a questa regola, riassumibili in tre punti: quando le società vengano autorizzate a superare tali limiti dalle autorità di governo; quando le obbligazioni abbiano a loro garanzia un’ipoteca sugli immobili societari (tuttavia non superando il valore di questi ultimi di più dei due terzi); quando tali obbligazioni abbiano come garanzia dei titoli nominativi di stato con scadenza posteriore rispetto a quella delle obbligazioni stesse.

In definitiva il prestito obbligazionario rappresenta un debito che una società contrae nei confronti di terzi. Si tratta di qualcosa di diverso dai normali mutui soprattutto per il fatto che il debito contratto dall’azienda può essere frazionato. Inoltre in questo tipo di finanziamento il finanziatore può smobilizzare il suo credito in qualsiasi momento senza dover aspettare la scadenza della durata del prestito stesso.


Agevolazioni per l’acquisto della prima casa

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Acquistare una casa è sempre più difficile, forse qualcuno nella sua vita non è mai riuscito ad acquistarla e altri non ci riusciranno, ma quanto meno esistono delle agevolazioni che possono dare una mano a molti ad acquistarne una risparmiando qualche migliaio di euro.

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Sistemi e agevolazioni per acquistare la prima casaFin dal 1982, anno in cui è stata varata la prima legge in materia, lo stato italiano ha cercato di introdurre delle agevolazioni fiscali per incrementare e sostenere l’acquisto di immobili a destinazione abitativa.

Nel corso degli anni, tale legislazione si è ovviamente evoluta, fino ad arrivare a quella che è la situazione attuale che cercheremo di analizzare nel modo più chiaro possibile.

Attualmente se un privato decide di acquistare un immobile ad uso abitativo, contraendo a tal fine un mutuo ipotecario, la legge gli garantisce la possibilità di ottenere un risparmio non solo sull’Imposta di Registro e sull’Iva, ma anche sulle detrazioni sugli interessi passivi del mutuo contratto. Più specificamente, l’Imposta di Registro rimane fissa al 3%, mentre le imposte ipotecarie e catastali arrivano ad ammontare ad un massimo di 168 euro. L’Iva poi può essere calcolata nella misura del 4%, sia per l’acquisto dell’immobile, sia per l’acquisto di eventuali materiali edili per il suo completamento.

Vediamo ora quali sono i requisiti oggettivi per avere il diritto a richiedere le agevolazioni previste dalla legge per l’acquisto della prima casa.

Innanzitutto l’acquisto deve essere rivolto ad un immobile che abbia come unica destinazione d’uso quella abitativa e, cosa ancora più importante, tale immobile non può rientrare nella categoria catastale di immobili di lusso.

Le agevolazioni sono applicabili per un solo immobile, prescindere dal comune in cui si trova. Ad esempio, se si decide di acquistare un immobile a Roma usufruendo delle agevolazioni, non si potrà acquistarne un altro in un altro comune e poi richiedere le stesse agevolazioni. Quindi requisito fondamentale è quello dell’acquisto di tale immobile solo e soltanto nel comune in cui si è deciso di stabilire la propria residenza. La scelta della residenza deve essere inoltre dichiarata dall’acquirente contestualmente all’atto di acquisto dell’immobile.

Condizione fondamentale per richiedere il beneficio di tali agevolazioni è poi quella di presentare presso un notaio, entro 18 mesi dall’acquisto, una dichiarazione attestante l’assenza di altri diritti di proprietà su altri immobili nello stesso comune o su tutto il territorio nazionale, sia a titolo esclusivo, sia in comunione con altri soggetti.

Il diritto alle agevolazioni si estende anche all’acquisto di un solo immobile accessorio di categoria C2 (cantine e soffitte), C7 (box auto) e C6 (rimesse o box auto). Tale acquisto però deve avvenire contestualmente all’acquisto dell’immobile per uso abitativo oppure dopo, purché l’immobile acquistato sia stato oggetto di agevolazioni. Così ad esempio, se la casa è stata acquistata senza agevolazioni, queste non possono essere richieste per gli immobili accessori. Questa potrebbe apparire come una cosa non giusta ma l’Ufficio del Registro non potrebbe agevolare un accessorio se il bene principale non ha goduto del trattamento privilegiato.

Infine, se l’Ufficio del Registro ad un eventuale controllo dovesse rilevare che non esistevano i requisiti fondamentali per la richiesta delle agevolazioni, sarebbe applicata al richiedente una sovrattassa del 30% con il pagamento delle aliquote normali addizionate ad eventuali di interessi di mora.