La Banca d’Italia ha recentemente pubblicato le nuove regole che banche ed istituti di credito devono mantenere per elargire prestiti di qualunque tipo.
Ecco cosa dice la legge in sintesi.
In data 3 febbraio 2011 la Banca d’Italia ha fatto pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 un nuovo decreto relativo alla regolamentazione del funzionamento delle operazioni di prestito. I nuovi provvedimenti attuati dalla Banca d’Italia riguardano in particolare le società che concedono prestiti al consumo le quali, da questo momento in poi, dovranno essere esclusivamente delle società di capitali e, prima di far sottoscrivere ai propri clienti un qualsiasi contratto, dovranno premurarsi di fornire delle informative molto chiare e particolareggiate sull’operazione, soprattutto per ciò che concerne i costi reali di cui il cliente dovrà farsi carico.
Tale provvedimento quindi include delle norme che tendono a rendere attuabili il decreto legislativo n. 141/2011 riguardante il credito al consumo.
Cerchiamo di vedere più nel dettaglio i punti specifici che queste norme andranno a regolamentare.
- Innanzitutto questo tipo di credito dovrà essere definito come “credito ai consumatori”, in quanto si intende sottolineare che il rapporto si stabilisce tra un consumatore appunto e la società che elargisce il prestito.
- Se il consumatore ha chiesto tale prestito al fine di acquistare un bene, nel caso in cui tale bene si presenti difettoso o non venga recapitato, il consumatore ha il diritto di non tenere più fede al pagamento delle rate per l’importo finanziato a tale scopo, potendo pertanto recedere dal contratto firmato entro 15 giorni dal momento della firma stessa. 3.
- I soggetti che saranno preposti alla concessione di prestiti a consumatori dovranno necessariamente essere delle società di capitali.
- Il Taeg (Tasso Annuo Effettivo Globale), cioè il tasso degli interessi reali da pagare a rate dovrà essere comprensivo anche di tutte le altre spese amministrative e di gestione del finanziamento.
- Per quanto riguarda la promozione dei propri prodotti le società che offrono finanziamenti non devono in alcun modo proporre pubblicità ingannevoli per i consumatori, specificando chiaramente i costi reali connessi alla concessione di un eventuale prestito.
- La società che elargisce il finanziamento ha il dovere di comunicare al consumatore un resoconto completo delle condizioni economiche alla base del loro accordo, con una periodicità al massimo annuale.
Senza dubbio quindi le nuove regole stabilite dalla Banca d’Italia sono tutte rivolte a tutelare il più possibile il consumatore che ora potrà contare su una maggiore trasparenza e chiarezza nei contratti di prestito al consumo e soprattutto su un’informazione chiara ed estesa.
Anche la privacy del consumatore poi viene tutelata da queste nuove norme in quanto le banche dati con i dati personali dei creditori sono riservate all’accesso esclusivo dei soggetti creditizi i quali, tra l’altro, possono usare tali informazioni solo ed esclusivamente per valutare la solvibilità del soggetto richiedente e per chiarire se egli appartenga alla lista dei cattivi pagatori.
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Per mezzo di questo tipo di prestiti le banche e le grandi società di capitali raccolgono il denaro di cui hanno bisogno direttamente dal mercato. Cerchiamo di fare un esempio per chiarire in che modo.
Fin dal 1982, anno in cui è stata varata la prima legge in materia, lo stato italiano ha cercato di introdurre delle agevolazioni fiscali per incrementare e sostenere l’acquisto di immobili a destinazione abitativa.


