Recentemente gli accertamenti fiscali nei confronti delle Srl comportano dei coinvolgimenti anche per i soci, così come accade nelle società di persone.
Infatti, nel caso in cui gli accertamenti portino allo scoperto ricavi non dichiarati o costi fittizi, l’amministrazione procede a contestarli ai soci della società, relativamente alla propria quota di partecipazione. In questi casi, non avendo generalmente la prova concreta che tali somme occultate siano state realmente distribuite ai soci, si procede rettificando i redditi dei soci, presumendo la distribuzione fittizia dei suddetti utili. Questo avviene quando non venga dimostrato il contrario, ossia nel caso in cui gli utili siano confluiti nel patrimonio della società o nella disponibilità di soggetti individuati.
In tali situazioni avviene di norma che il contribuente contesti all’amministrazione la mancanza di prove concrete, arrivando talune volte, ad appellarsi alla violazione del divieto di doppia presunzione, ossia, nel caso specifico, l’amministrazione, partendo da un accertamento induttivo a carico di una società per utili occultati (prima presunzione), perviene alla conclusione che quegli stessi utili siano stati distribuiti tra i soci (seconda presunzione).
E’ bene specificare che l’orientamento della Corte di Cassazione è quello di ritenere i soci, ovviamente in assenza di prove concrete, quali fruitori di utili non dichiarati o di costi fittizi. Tale presunzione di distribuzione degli utili ai soci, però, non può ritenersi valida nel qual caso i ricavi occultati e i costi fittizi contestati alla società non abbiano dato luogo a provate movimentazioni finanziarie (studi di settore, ricavi non di competenza ecc.).
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