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Il prestito ipotecario vitalizio vige in Italia dal 2005 (legge 248) e riguarda in particolar modo i soggetti che superano i 65 anni di età e che hanno intenzione di arricchire la pensione con un profitto vitalizio derivante dal possesso della casa. |
Questo tipo di prestito è denominato anche lifetime mortgage e ha tra le sue caratteristiche quella di essere un prodotto finanziario contraddistinto da tempistiche di media-lunga scadenza con rientro annuale dei relativi interessi e risarcimento dell’importo totale, prefissato in un solo esborso, al termine ultimo del finanziamento stesso.
Il prestito vitalizio è accompagnato da un’ipoteca di primo grado circoscritta a beni immobili, rappresentati necessariamente da abitazioni residenziali che abbiano un valore superiore a 75.000 Euro (esenti da eventuali altre clausole o atti ipotecari).
Il finanziamento aumenta in maniera direttamente proporzionale all’età del beneficiario partendo da una base di 20.000 Euro al tetto massimo pari a 350.000 Euro con eventuali detrazioni riguardanti spese fisse come: perizie, costi notarili, istruttoria …
Essendo una rendita non ci sono esborsi relativi al capitale o ai tassi d’interesse, fatta eccezione per eventuali circostanze di morte del cliente o atto di vendita dell’immobile .
N.B. Nel caso di morte del beneficiario, i potenziali eredi devono provvedere al risarcimento totale in una sola rata nell’arco dei 12 mesi successivi alla morte, altrimenti la casa sarà venduta dall’istituto di credito.
Chi richiede un prestito vitalizio ipotecario deve conoscere le eventuali situazioni sconvenienti che ne possono scaturire come la perdita dell’immobile, presenza di un interesse composto bancario, vincoli di contratto e imposta sostitutiva.
In caso di morte del mutuatario, il risarcimento effettivo deve avvenire nell’arco dei 12 mesi successivi all’evento ad opera degli eredi. Logicamente, chi ha il dovere di sopperire a tale cifra deve possedere le opportune disponibilità economiche, altrimenti non può fare altro che incorrere nella sottoscrizione di un ulteriore mutuo di somma uguale alla precedente cifra da retribuire.
Nel caso in cui l’erede non abbia la necessaria liquidità per estinguere il vecchio mutuo e non desideri stipularne un altro, ecco che l’istituto bancario provvederà alla cessione dell’immobile pagando allo stesso erede la possibile differenza.
La sottoscrizione di un finanziamento come il prestito vitalizio non dipende in alcun modo dal permesso dei potenziali eredi.
In questa categoria di prestiti, risulta conforme alla legge l’anatocismo bancario (interesse composto) che rappresenta la reale probabilità di riscuotere interessi supplementari da parte degli istituti bancari, con il rischio di arrivare ad una somma finale pari anche a tre volte la cifra stabilita in partenza.
Importante: una volta ratificato il contratto di mutuo ipotecario vitalizio, il cliente non ha i pieni poteri sulla casa: non potranno essere esercitate operazioni come il cambio di domicilio o residenza, l’affitto dell’immobile, la ristrutturazione e simili.
Infine, è consigliabile valutare l’ente o soggetto in grado di emanare il finanziamento: infatti, è importante in tal senso sapere che soltanto gli istituti bancari hanno la possibilità di stabilire un’imposta sostitutiva pari allo 0,25% del totale; in caso contrario il mutuatario è tenuto a pagare la tassa interamente per una valore equivalente al 2% dell’importo finale.
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